La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.
(2)Con il mandato M/071 del 1o agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.
(3)In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. Nello specifico, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 1515-4:2009, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 1515-4:2021 per le flange e loro giunzioni - bulloneria. Ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 14222:2003 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 14222:2021 per i generatori di vapore in acciaio inossidabile.
(4)Il CEN ha inoltre modificato la norma armonizzata EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche.
(5)Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.
(6)Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Devono essere pubblicati i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 1515-4:2009, EN 14222:2003 ed EN 13480-3:2017. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 1515-4:2009 ed EN 14222:2003.
(8)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o riviste delle norme armonizzate per bulloneria per flange e loro giunzioni e generatori di vapore in acciaio inossidabile, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme.
(9)L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 1515-4:2021 e EN 14222:2021 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10)Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate EN 1515-4:2009 e EN 14222:2003 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(11)I riferimenti della norma armonizzata EN 13480-3:2017 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13480-3:2017/A2:2020 e EN 13480-3:2017/A3:2020 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate ulteriori modifiche alla norma EN 13480-3:2017. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo il riferimento della modifica EN 13480-3:2017/A1:2021.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.
(13)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:
1)L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
2)L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
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