Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE prevede che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2018/789 (2) ha autorizzato l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il debitore dell’IVA nel caso in cui talune operazioni fossero effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l’insolvenza («misura speciale»).

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2021 l’Ungheria ha chiesto alla Commissione di prorogare l’autorizzazione ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026 («domanda»). L’Ungheria ha corredato la domanda di una relazione comprendente un riesame della misura speciale.

(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2021, ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera dell’8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.

(5)L’Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l’IVA dovuta all’erario. Al tempo stesso l’acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l’IVA assolta, il che ha un’incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L’Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l’imposta da pagare senza alcuna garanzia che l’emittente avrebbe versato l’IVA dovuta.

(6)L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE permette agli Stati membri di stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all’incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). La misura speciale consente all’Ungheria di estendere l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ad altre cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni strumentali e altre cessioni di beni e prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100 000 HUF.

(7)Sulla base delle informazioni fornite dall’Ungheria, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazione è stato efficace semplificando la riscossione dell’imposta e impedendo l’evasione fiscale. L’attuazione della misura speciale ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari. Inoltre gli effetti economici della pandemia di COVID-19 potrebbero portare a un forte aumento del numero di liquidazioni nel prossimo futuro, sottolineando la necessità di prorogare la misura speciale.

(8)La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo, ma ancora consentire all’amministrazione fiscale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di affrontare il problema e ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a pratiche fraudolente, prima che la misuraspeciale scada, rendendo così superflua un’ulteriore proroga della misura sepciale. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. L’autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2024.

(9)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione(UE) 2018/789,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0110.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC

 

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