Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1493.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio (2) ha autorizzato l’Ungheria ad applicare, fino al 31 dicembre 2021, una misura speciale di deroga che consiste, da una parte, nel limitare al 50 % il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, in deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, e, dall’altra parte, nel non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 di tale decisione di esecuzione, in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva («misura speciale»).

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione in data 25 febbraio 2021 l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale («domanda di proroga»)

(3)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di proroga agli altri Stati membri con lettere del 7 aprile 2021. Con lettera dell’8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda di proroga.

(4)A norma dell’articolo 5, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493, insieme alla domanda di proroga l’Ungheria ha presentato alla Commissione una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita ai fini della detrazione dell’IVA. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l’esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all’uso privato delle autovetture, nella domanda di proroga l’Ungheria conferma che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato. Inoltre, nel semplificare la riscossione dell’IVA, la misura speciale è stata efficace avendo ridotto gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità fiscali. Contemporaneamente, essa evita l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta. È pertanto opportuno autorizzare l’Ungheria a continuare ad applicare la misura speciale di deroga.

(5)La proroga di tale misura speciale di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l’efficacia nonché l’adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno che l’Ungheria continui ad applicare la misura speciale di deroga per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.

(6)Qualora l’Ungheria ritenga necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2024, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2024, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(7)La misura speciale di deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1493,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0108.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC

 

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