Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio («AFRP» o «prodotto oggetto dell'inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base (2).

1.2.Misure provvisorie

(2)In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 marzo 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. I tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni (3). La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha corretto, ove opportuno, gli errori di calcolo.

(3)Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

1.3.Fase successiva della procedura

(4)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, i produttori esportatori inclusi nel campione, un produttore esportatore non incluso nel campione, vari utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli e un utilizzatore a valle, un utilizzatore nel settore dei fogli di alluminio, due utilizzatori nel settore dei condensatori elettrolitici, un utilizzatore nel settore dei pannelli compositi di alluminio, un utilizzatore nel settore dei listelli per veneziane e il suo fornitore, un operatore commerciale indipendente, un importatore, l'associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli, l'associazione dei costruttori europei di automobili e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. Due produttori esportatori hanno chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo dei rispettivi margini di pregiudizio.

(5)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, i denuncianti, la Società B, due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli, un utilizzatore nel settore dei fogli di alluminio, un utilizzatore nel settore dei condensatori elettrolitici all'alluminio, un operatore commerciale indipendente, un importatore indipendente e un'associazione di distributori indipendenti (EURANIMI). Su richiesta di Nanshan Group («Nanshan»), si è svolta un'audizione tra Nanshan e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)La Commissione ha proposto di tenere un'audizione con le controparti operanti nel settore dei prodotti laminati piatti di alluminio destinati a scambiatori di calore per autoveicoli («AHEX AFRP»), vale a dire Valeo Systèmes Thermiques SAS e le società collegate («Valeo») e un produttore dell'Unione. Tuttavia quest'ultima parte non ha accettato di partecipare. Valeo ha deplorato il comportamento del produttore dell'Unione e ha sostenuto che le proprie argomentazioni sulla (mancata) esistenza di capacità sul mercato dell'Unione dovrebbero essere considerate elementi di prova più importanti, dato che Valeo stessa non si era rifiutata di confrontarsi con il produttore dell'Unione in questione.

(7)Come riconosciuto da Valeo, l'audizione delle controparti può essere organizzata solo previo accordo di entrambe le parti. Come previsto dall'articolo 6, paragrafo 6, il fatto che una parte rifiuti di partecipare a tale audizione non produce effetti lesivi. L'argomentazione di Valeo è stata quindi respinta.

(8)A seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, con due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli e con un importatore indipendente. Si è inoltre svolta un'audizione tra Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. («Jiangsu Alcha») e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale su richiesta di tale esportatore.

(9)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze definitive. A tale riguardo, essa ha ritenuto che la società Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GMBH («Nilo»), che si era presentata come importatore indipendente, fosse in realtà un operatore commerciale. In tale contesto, la risposta al questionario di questa società non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze definitive. Tuttavia questa società ha continuato a essere considerata quale parte interessata e a collaborare all'inchiesta.

(10)Dato che le parti interessate avevano avuto a disposizione un tempo sufficiente per presentare osservazioni sulle osservazioni formulate dalle altre parti, ad eccezione delle risposte alle richieste di informazioni della Commissione, la Commissione non ha preso in considerazione le comunicazioni pervenute dopo il 17 giugno 2021 ai fini delle sue risultanze definitive.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.359.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359%3ATOC

 

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