La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a concludere, ove necessario, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni e all’applicazione degli obblighi derivanti dal medesimo regolamento nei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni possono essere conclusi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni da comunicare offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 27 del predetto regolamento, e tali scambi devono essere finalizzati all’esecuzione dei compiti delle autorità competenti in questione.
(2)L’articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che le autorità competenti sono tenute a concludere, se possibile, accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo regolamento.
(3)Quando concludono nuovi accordi di cooperazione e aggiornano gli accordi di cooperazione esistenti con le autorità di paesi terzi, le autorità competenti sono tenute a utilizzare, ove possibile, il modello di documento adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014.
(4)Al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali che sia in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto di tale regolamento. Una modalità per procedere a tale scambio di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi è mediante accordi amministrativi recanti garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che comprendano diritti effettivi e azionabili delle persone fisiche sui loro dati personali. Per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo («SEE») e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE, tale accordo amministrativo è stato redatto dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (3) e ha ricevuto il parere positivo del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) (4). Tutte le autorità di vigilanza finanziaria del SEE e una serie di autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE hanno firmato l’accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Alla luce dell’ampio consenso istituzionale in merito alle garanzie in materia di dati personali previste nell’accordo amministrativo ESMA-IOSCO, esso rappresenta un modello per futuri accordi analoghi volti a stabilire le condizioni quadro per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi che non aderiscono all’accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Tuttavia le autorità degli Stati membri che utilizzano il modello di accordo amministrativo ESMA-IOSCO dovrebbero comunque ottenere l’autorizzazione dell’autorità per la protezione dei dati a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.
(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(6)L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all’introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari delle norme sarebbero soltanto le autorità competenti degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
(7)L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Accordi di cooperazione
Il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a utilizzare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Trasferimenti di dati personali
Ove le autorità competenti richiedano garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi sotto forma di un accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, tale accordo è allegato all’accordo di cooperazione concluso in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 e ne costituisce parte integrante.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.359.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359%3ATOC
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