Regolamento Delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Un prodotto fertilizzante che soddisfa i requisiti stabiliti dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1009, rispettivamente, per la pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e per la categoria di materiali costituenti («CMC»), è etichettato in conformità dell’allegato III di tale regolamento e ha superato la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009, può essere contrassegnato con la marcatura CE e circolare liberamente nel mercato interno come prodotto fertilizzante dell’UE.

(2)Il regolamento (UE) 2019/1009 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I (parzialmente), II, III e IV.

(3)In preparazione alla transizione verso nuove norme di armonizzazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione della necessità di adeguare alcune delle disposizioni tecniche contenute negli allegati del regolamento (UE) 2019/1009. Alcune di queste modifiche sono necessarie per migliorare la coerenza con altri atti legislativi dell’Unione, il che agevolerebbe l’accesso al mercato interno e la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico. Sono necessarie alcune modifiche per garantire l’elevato livello di protezione che il regolamento (UE) 2019/1009 intende conseguire, garantendo così che i prodotti fertilizzanti dell’UE che hanno accesso al mercato interno a norma di tale regolamento non presentino rischi per la salute, la sicurezza o l’ambiente. Altre modifiche sono necessarie per evitare situazioni in cui significative categorie di prodotti fertilizzanti sarebbero inavvertitamente escluse dalle norme di armonizzazione. Tali modifiche garantiranno l’accesso al mercato interno per prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati.

(4)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui per i prodotti alimentari e i mangimi conformemente al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (2), al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il fabbricante è tenuto a fornire istruzioni per l’uso al fine di garantire che l’uso previsto del prodotto fertilizzante dell’UE non comporti il superamento dei valori limite massimi per i prodotti alimentari e i mangimi. Inoltre il fabbricante deve includere nella documentazione tecnica i risultati dei calcoli che dimostrano la conformità a tale requisito. Nel dibattito che si è tenuto sulle modalità di attuazione di tale obbligo è emersa chiaramente l’impossibilità per i fabbricanti di rispettarlo, cosa che impedisce a prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati di poter superare la valutazione della conformità e accedere al mercato interno a norma del regolamento (UE) 2019/1009. Tali obblighi dovrebbero pertanto essere sostituiti da obblighi maggiormente proporzionati e applicabili sotto due aspetti.

(5)In primo luogo, è possibile prevenire il superamento di tali limiti o livelli massimi nelle colture fornendo informazioni corrette all’utilizzatore finale attraverso l’etichetta. Di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere modificato in modo da imporre al fabbricante l’obbligo di informare l’utilizzatore finale qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un materiale costituente che, se immesso sul mercato come prodotto alimentare o mangime, supererebbe i limiti o i livelli massimi fissati nei regolamenti (CE) n. 470/2009 o (CE) n. 396/2005, in conformità al regolamento (CEE) n. 315/93 o alla direttiva 2002/32/CE. Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente per quanto riguarda gli additivi per mangimi, è opportuno aggiungere il regolamento (UE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In tal modo, l’utilizzatore finale sarà in grado di adottare tutte le misure necessarie per garantire che la coltura sia conforme alle norme in materia di prodotti alimentari e mangimi.

(6)In secondo luogo, sono necessarie ulteriori misure per quanto riguarda alcune sostanze farmacologicamente attive già oggetto del regolamento (CE) n. 470/2009. L’approccio dovrebbe essere diverso a seconda che si tratti di una sostanza consentita tra quelle elencate nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (7) e per la quale può essere stato fissato un limite massimo di residui, o di una sostanza non consentita con un valore di riferimento per interventi stabilito dal regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione (8). I residui di una sostanza consentita possono essere presenti in un prodotto fertilizzante dell’UE solo se tale sostanza è elencata nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Tuttavia una sostanza farmacologicamente attiva non consentita, che è più pericolosa per la salute dei consumatori quando è presente nei prodotti alimentari, non dovrebbe essere presente neppure in un prodotto fertilizzante dell’UE in una quantità superiore al suo valore di riferimento per interventi.

(7)Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere anche sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Poiché il regolamento (UE) 2019/1009 non riguarda i prodotti fitosanitari, è opportuno precisare nel testo di tale regolamento che un prodotto fertilizzante dell’UE contenente una sostanza attiva non deve avere una funzione fitosanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale chiarimento è necessario per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1107/2009, che faciliterà l’attuazione delle norme di armonizzazione da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali, agevolando in tal modo l’accesso al mercato interno sulla base del regolamento (UE) 2019/1009.

(8)Il regolamento (UE) 2019/1009 contiene un elenco esaustivo delle tipologie di concime inorganico semplice a base di microelementi nonché le relative descrizioni e il loro tenore minimo di microelementi. Per il concime a base di microelementi in forma di sali, il 10 % in massa del concime è costituito da un microelemento idrosolubile. Tuttavia esistono concimi a base di carbonati o fosfati che contengono microelementi non idrosolubili. Ciò non incide sulle loro prestazioni come fertilizzanti o sull’assorbimento di nutrienti nella coltura. Tali concimi a base di microelementi in forma di sali dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere al mercato interno eliminando la condizione dell’idrosolubilità. Per quanto riguarda i chelati UVCB (10), solo i chelati di ferro sono presenti nell’elenco. Tuttavia anche altri microelementi possono essere chelati UVCB ed essere rilasciati lentamente alle piante. I concimi a lento rilascio sono utili per prevenire l’inquinamento da nutrienti nel suolo in quanto liberano lentamente i microelementi e aumentano così le probabilità di assorbimento da parte delle piante. È opportuno pertanto includere tali prodotti di nicchia nell’ambito di applicazione delle norme di armonizzazione e promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

(9)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce valori limite per i contaminanti, compreso il nichel, in un substrato di coltivazione, che è un prodotto fertilizzante dell’UE diverso dal suolo in situ, che ha la funzione di far crescere piante o funghi. Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per questo tipo di prodotto fertilizzante. Sul mercato esistono già numerosi tipi di substrati di coltivazione, disciplinati da norme nazionali e con caratteristiche molto diverse, che potrebbero diventare prodotti fertilizzanti dell’UE. Tuttavia il valore limite per il nichel stabilito dal regolamento (UE) 2019/1009 per tutti i tipi di substrati di coltivazione crea difficoltà per alcuni tipi di substrati di coltivazione contenenti esclusivamente costituenti di origine minerale. Si tratta di prodotti di nicchia conformi ai principi dell’economia circolare e che soddisfano già i criteri del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) stabiliti per i substrati di coltivazione dalla decisione (UE) 2015/2099 della Commissione (11). Questa decisione effettua una distinzione tra i substrati di coltivazione minerali e altre categorie di substrati di coltivazione per quanto riguarda i metodi di determinazione del tenore di contaminanti, compreso il nichel. Pertanto per tutti i substrati di coltivazione, ad eccezione di quelli minerali, deve essere determinato il tenore totale del contaminante, mentre per i substrati di coltivazione minerali occorre determinare solo il contenuto biodisponibile. Tale distinzione è giustificata dal fatto che i substrati di coltivazione minerali sono generalmente fabbricati a temperature elevate, con la creazione di un forte legame chimico tra i contaminanti e la struttura dei costituenti minerali, il che limita la disponibilità biologica di tali contaminanti. Tuttavia questa distinzione non è prevista dal regolamento (UE) 2019/1009. In base alle informazioni a disposizione, anche se i substrati di coltivazione minerali disponibili sul mercato rispetterebbero il valore limite fissato per il nichel nel regolamento (UE) 2019/1009 se si dovesse determinare solo il contenuto biodisponibile del contaminante, questi non possono rispettare lo stesso limite quando se ne determina il tenore totale, come è attualmente richiesto. È pertanto importante garantire la coerenza tra i requisiti per la marcatura CE di tali prodotti sulla base del regolamento (UE) 2019/1009 e per l’applicazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, al fine di evitare che venga a crearsi involontariamente una situazione in cui prodotti sicuri per l’ambiente, e quindi dotati di un marchio di qualità ecologica, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione delle norme di armonizzazione. Quindi, per i substrati di coltivazione minerali il valore limite per il nichel di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe applicarsi solo al contenuto biodisponibile.

(10)A titolo di misura di salvaguardia, tale norma dovrebbe applicarsi solo se l’impiego di tali prodotti è limitato all’uso professionale nell’orticoltura, nei tetti verdi o nelle pareti verdi. Ciò garantirebbe una migliore manipolazione e un tasso di recupero più elevato dei substrati di coltivazione usati, con una reale possibilità di riciclare tali materiali dopo l’uso. Il fabbricante dovrebbe altresì collaborare con l’utilizzatore per garantire lo smaltimento sicuro dei prodotti una volta che non saranno più in uso. Inoltre il prodotto non dovrebbe entrare in contatto diretto con il suolo, in modo da non contribuire all’accumulo dei contaminanti in esso contenuti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC

 

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