Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («la convenzione di Aarhus») (3) e sono investiti di competenze e obblighi individuali e concorrenti ai sensi di tale convenzione.
(2)Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato adottato per contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione.
(3)Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell’ambiente che nutrono dubbi specifici circa la compatibilità con il diritto ambientale di atti amministrativi che hanno effetti sull’ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo e giudiziario a livello di Unione. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare l’accesso dei cittadini e delle organizzazioni non governative alla giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di tutti gli Stati membri. A tal fine ha pubblicato la comunicazione del 14 ottobre 2020 su «Migliorare l’accesso alla giustizia in materia ambientale nell’UE e nei suoi Stati membri», nella quale afferma che «l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto unionali, è un’importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che la società civile può svolgere come custode dello spazio democratico».
(4)Fatta salva la prerogativa della CGUE di ripartire le spese, i procedimenti giurisdizionali a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 non devono essere eccessivamente onerosi, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus. Di conseguenza, le istituzioni e gli organi dell’Unione si impegneranno soltanto a sostenere e quindi a chiedere il rimborso di spese ragionevoli relative a tali procedimenti.
(5)Tenuto conto dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus e delle conclusioni e del parere del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus nel caso ACCC/C/2008/32, è opportuno che il diritto dell’Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell’Unione e il suo sistema di riesame giudiziario.
(6)Con la decisione (UE) 2018/881 (5) il Consiglio ha richiesto uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus nel caso ACCC/C/2008/32, a cui deve far seguito, se del caso, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006. Inoltre, il Parlamento europeo ha richiesto la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 nelle risoluzioni del 15 novembre 2017 su un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia (6), del 16 novembre 2017 sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE (7) e del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (8).
(7)L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede che, nel quadro del rispettivo diritto nazionale, ciascuna parte provveda affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale abbiano accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale e non per contestare la legittimità sostanziale e procedurale di decisioni, atti od omissioni che violano le norme del diritto ambientale nazionale. La procedura di riesame amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006, integra il sistema di riesame giudiziario complessivo dell’Unione che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell’Unione, segnatamente a norma dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e a norma dell’articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali. Il diritto e l’obbligo degli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE costituiscono elementi essenziali in tale sistema. A norma dell’articolo 267 TFUE, come interpretato dalla CGUE, gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri, in qualità di giudici di «diritto ordinario» dell’ordinamento giuridico dell’Unione, sono parte integrante del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione (9).
(8)La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non governative impegnate a favore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di maggiore portata. È necessario pertanto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.
(9)L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprende gli atti adottati nell’ambito o ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda invece l’impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che un riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.
(10)Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE. In tal caso, è opportuno che la procedura di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell’Unione in materia ambientale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC
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