Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1761 della Commissione del 5 ottobre 2021 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 (2) recante deroga all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia. La deroga riguardava l’uso, nelle acque territoriali croate, delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» per la pesca dello zerro (Spicara smaris), della sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» per la pesca della ricciola (Seriola dumerili) e della sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» per la pesca del latterino (Atherina boyeri). La deroga scadrà il 26 ottobre 2021.

(2)Il 22 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Croazia una richiesta di proroga di tale deroga per quanto riguarda l’uso, nelle acque territoriali croate, della sciabica da spiaggia «oližnica» per la pesca del latterino (Atherina boyeri) e delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» per la pesca dello zerro (Spicara smaris). Contestualmente, la Croazia ha anche chiesto una proroga della deroga all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca dello zerro (Spicara smaris).

(3)La Croazia ha fornito informazioni e motivazioni tecniche aggiornate che giustificano il rinnovo di tale deroga.

(4)Il 15 settembre 2021 la Croazia ha adottato, con ordinanza ministeriale (3), il piano di gestione previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione croato»).

(5)La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Croazia per navi aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione croato.

(6)La richiesta riguarda 71 navi elencate nel piano di gestione croato, che disciplina le operazioni delle sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali croate garantendo nel contempo, come disposto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che non vi sia alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca.

(7)Tali navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (4), la richiesta di proroga della deroga da parte della Croazia e il progetto di piano di gestione croato ad essa correlato.

(9)Secondo quanto rilevato dal CSTEP, il piano di gestione comporta notevoli miglioramenti rispetto al precedente, in particolare per quanto riguarda la selettività, e tenta di effettuare valutazioni prospettiche degli stock e di stabilire punti di riferimento.

(10)La proroga della deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.353.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A353%3ATOC

 

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