Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione del 28 settembre 2021 sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema di radiocomunicazione attualmente in uso per le operazioni ferroviarie, ossia il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (Global System for Mobile Communications – Rail, GSM-R), è basato su specifiche che sono state definite vent’anni fa e, a causa dell’obsolescenza tecnologica, è improbabile che godrà a lungo del supporto industriale dopo il 2030. Il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS) succederà al GSM-R come uno degli elementi essenziali del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Railway Traffic Management System, ERTMS). Tale sistema di comunicazione sosterrà la digitalizzazione delle ferrovie e l’innovazione dei servizi ferroviari. Il GSM-R e i suoi successori, compreso il FRMCS, sono definiti radio mobile ferroviaria (Railway Mobile Radio, RMR).

(2)Rispetto al GSM-R, il FRMCS offre una migliore qualità del servizio, usa lo spettro in maniera più efficiente ed è più efficace sotto il profilo dei costi. È inoltre previsto che il sistema offra migliori risultati in termini di applicazioni, quali il controllo automatico del movimento dei treni (Automatic Train Operation, ATO) o il sistema C-DAS (Connected Driver Advisory System). Si prevede che progressivamente saranno introdotte ulteriori applicazioni. Le applicazioni ferroviarie FRMCS critiche, quali il monitoraggio e il controllo delle infrastrutture critiche, possono funzionare efficacemente utilizzando l’IoT a banda stretta. Il FRMCS dovrebbe poter integrare nuove applicazioni e sviluppi tecnologici nell’arco di un periodo di tempo prolungato, poiché i sistemi di comunicazione ferroviari hanno un ciclo di vita molto più lungo rispetto alle reti pubbliche di comunicazione elettronica e ai relativi servizi.

(3)Le bande di frequenze dovrebbero pertanto essere armonizzate al fine di consentire l’introduzione del FRMCS.

(4)Per consentire il funzionamento in parallelo del GSM-R e del suo successore durante una fase di migrazione dal GSM-R al FRMCS della durata di circa 10 anni e beneficiare delle nuove applicazioni ferroviarie critiche nel corso della migrazione e successivamente, è fondamentale l’accesso a una quantità sufficiente di spettro armonizzato per la RMR.

(5)Al fine di sostenere un approccio comune allo spettro per la RMR in tutta l’Unione, il 12 luglio 2018 la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio), ha conferito un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

(6)In risposta a tale mandato, la CEPT ha trasmesso la relazione CEPT 74 del 3 luglio 2020 e la relazione CEPT 76 del 20 novembre 2020. Tali relazioni sono basate su studi di fattibilità e valutano la quantità di spettro radio necessaria, individuano le bande di spettro adeguate e propongono condizioni tecniche armonizzate per il FRMCS.

(7)Nella relazione 74 della CEPT si valuta in particolare la coesistenza con tutte le applicazioni nelle bande di frequenze adiacenti, compresi i servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenze 900 MHz e 2 GHz, le apparecchiature a corto raggio soggette alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (2) e il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) soggetto alla direttiva 91/287/CEE del Consiglio (3). La relazione tiene anche conto della possibile introduzione di sistemi aeromobili senza equipaggio nella gamma di frequenze 1 880-1 920 MHz.

(8)Le condizioni tecniche armonizzate per le stazioni di base RMR (FRMCS) che operano nella banda 1 900-1 910 MHz definite nella relazione 76 della CEPT presuppongono che le stazioni di base che forniscono servizi di comunicazione elettronica, che utilizzano frequenze superiori a 1 920 MHz per La ricezione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione (4), abbiano una selettività migliorata rispetto alle attuali norme europee armonizzate. Le stazioni di base che forniscono servizi di comunicazione elettronica, sono situate in prossimità di una stazione di base RMR e non soddisfano il criterio relativo alla selettività migliorata dovrebbero, se necessario, essere adattate al fine di mitigare le interferenze dannose.

(9)Nella relazione 74 della CEPT è stata inoltre presa in considerazione la fattibilità tecnica dell’utilizzo delle reti mobili commerciali, tenendo conto della copertura senza fili e delle esigenze in termini di affidabilità del sistema ferroviario. La relazione ha confermato la possibilità di utilizzare le reti mobili commerciali per tutte le pertinenti applicazioni ferroviarie, comprese le applicazioni ferroviarie critiche, a condizione che le pertinenti parti delle reti mobili commerciali soddisfino le esigenze di servizio dei sistemi ferroviari.

(10)I ricevitori RMR (stazioni di base e Cab Radio) dovrebbero essere robusti nei confronti dei segnali emessi nelle frequenze adiacenti. Gli Stati membri possono applicare misure supplementari a livello nazionale, quali misure volte a garantire la coesistenza per quanto riguarda il DECT nella banda di frequenze 1 880-1 900 MHz e la RMR nella banda di frequenze 1 900-1 910 MHz, o una separazione di frequenza di 200 kHz tra la RMR e le reti di comunicazione elettronica al limite di frequenza di 925 MHz.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.346.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A346%3ATOC

 

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