Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («TCA») (2) prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall’altro, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione.
(2)Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito ai sensi del TCA.
(3)Il Regno Unito è inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis «Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI (4).
(4)Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni.
(5)A norma dell’articolo 540, paragrafo 2, TCA, sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito.
(6)In attesa dell’esito della valutazione e della decisione di cui all’articolo 540, paragrafo 2, TCA, per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i profili DNA e i dati dattiloscopici, l’articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che gli Stati membri possano trasmettere tali dati al Regno Unito fino al 30 settembre 2021.
(7)È improbabile che il processo di cui ai considerando 3, 5 e 6 si concluda entro il 30 settembre 2021. Vi è pertanto un rischio significativo che dal 1o ottobre 2021 si apra una lacuna nella cooperazione riguardante i dati sul DNA e i dati dattiloscopici. Ciò comporterebbe un rischio concreto per la sicurezza interna dell’Unione.
(8)L’Unione ha già valutato il Regno Unito nel quadro «Prüm» per quanto riguarda lo scambio di profili DNA e di dati dattiloscopici quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro. L’Unione non è a conoscenza di alcuna misura legislativa o regolamentare che il Regno Unito abbia adottato successivamente a tali valutazioni e che incida sull’esito della valutazione in corso ai sensi del TCA.
(9)È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale posizione dovrebbe essere di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA.
(10)L’articolo 527 TCA stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) del TCA è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.345.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A345%3ATOC
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