La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati per le specie di animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale specifici conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)È opportuno rettificare un errore di lieve entità presente nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano è consentito solo se tali partite sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (5). Tali animali non possono pertanto entrare nell’Unione se sono destinati a centri di depurazione e, in determinate circostanze, a centri di spedizione. È pertanto opportuno chiarire che gli animali acquatici non possono entrare nell’Unione se sono destinati a determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura. I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (6) e (UE) 2020/2236 (7) della Commissione sono stati modificati per tenere conto di tale aspetto. Al fine di garantire l’allineamento a tali regolamenti di esecuzione ed evitare ambiguità, è pertanto opportuno modificare anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo da chiarire che l’elenco di cui all’allegato XXI, parte 1, del medesimo regolamento si applica solo alle partite destinate a determinati stabilimenti di acquacoltura.
(6)La tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati. Nella quarta colonna di tale tabella, nelle voci relative a Islanda e Nuova Zelanda per i cervidi e i camelidi dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda le categorie di animali e dovrebbe figurare solo la categoria «Animali per ulteriore detenzione». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative a Islanda e Nuova Zelanda nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)Inoltre nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nella voce relativa alla Groenlandia dovrebbe essere rettificato un errore materiale per quanto riguarda il nome del certificato sanitario per i cervidi «CER-X», che dovrebbe essere sostituito da «CAM-CER». È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Groenlandia nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)Inoltre nella quarta e nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nelle voci relative alle zone GB-1 e GB-2, nel Regno Unito (GB), dovrebbero essere inseriti rispettivamente la categoria «e destinati alla macellazione» e il certificato sanitario «BOV-Y» in modo da rispecchiare le categorie di animali e i certificati sanitari previsti dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (8), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa al Regno Unito (GB) nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)Nella settima colonna della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, anche la voce relativa al Canada dovrebbe essere modificata per quanto riguarda le garanzie in materia di sanità animale in modo da rispecchiare le garanzie previste dal regolamento (UE) n. 206/2010, che è stato applicato fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa al Canada nella tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)La tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (9), che è stato applicato fino al 20 aprile 2021 e classificava il Bahrein e il Cile nei corretti gruppi sanitari. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A345%3ATOC
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