Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (1), è entrato in vigore il 1o maggio 2021, ed è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
(2)A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.
(3)L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia prevista dall' accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo. A norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.
(4)Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.
(5)L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe adottare una decisione per conformarsi a tale obbligo.
(6)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottarea nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in riferimento a tali modifiche degli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 e SSC-8 e dell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DOVŽAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0089.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
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