Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione del 23 settembre 2021 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/627.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nei settori relativi, tra gli altri, alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (2) stabilisce norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale in conformità all’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625.

(3)Le esperienze relative all’attuazione pratica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, acquisite a partire dalla data di applicazione di tale regolamento, il 14 dicembre 2019, hanno evidenziato che occorre maggiore chiarezza in merito ad alcune disposizioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda determinate modalità pratiche per l’ispezione post mortem e i metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi.

(4)Per quanto attiene alle modalità pratiche per l’ispezione post mortem, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 non dovrebbe specificare chi debba provvedere alle ulteriori modalità pratiche per l’ispezione post mortem nel caso di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali. Il fatto che l’ispezione post mortem dovrebbe essere effettuata dal veterinario ufficiale o dall’assistente ufficiale è già stabilito all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, integrato dagli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (3), e pertanto non è necessario indicarlo nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. È inoltre opportuno evitare una duplicazione della prescrizione relativa all’incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).

(5)Inoltre le prescrizioni relative all’ispezione post mortem per la selvaggina d’allevamento contengono duplicazioni in particolare per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alla famiglia dei suidi. Le prescrizioni dovrebbero essere ulteriormente precisate per agevolare l’attuazione del regolamento.

(6)L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (4) è stato abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625. Le misure di cui al summenzionato articolo, da adottare in caso di violazioni delle prescrizioni relative al benessere degli animali, sono state sostituite dalle disposizioni previste all’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno sopprimere di conseguenza il riferimento all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 figurante all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(7)L’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le condizioni per la bollatura sanitaria. Tali condizioni sono già stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (5), per quanto riguarda la rilevazione della presenza di Trichine, e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in relazione ai test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire le formulazioni in questione figuranti all’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 con i riferimenti ai pertinenti regolamenti.

(8)A norma dell’articolo 4 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, ove possibile, sia utilizzato un metodo che non comporti l’uso di animali vivi. In considerazione del fatto che per la rilevazione delle tossine PSP (paralytic shellfish poison) è disponibile la norma EN 14526 quale metodo alternativo, conforme alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, è pertanto opportuno sospendere l’uso del biotest sui topi.

(9)I molluschi bivalvi vivi immessi in commercio non devono contenere biotossine marine in quantità superiori ai limiti stabiliti nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per quanto riguarda le pectenotossine (PTX), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che non vi sono segnalazioni relative ad effetti nocivi negli essere umani associati alle tossine del gruppo delle pectenotossine (PTX) (9). Poiché le PTX sono state eliminate dalle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi nel regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione (10) , è pertanto opportuno eliminarle anche dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(10)I prodotti della pesca derivati dall’acquacoltura devono essere sottoposti a prove in conformità alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (11) e alla decisione 97/747/CE della Commissione (12) per quanto riguarda i contaminanti e gli antiparassitari. Anche i prodotti della pesca selvaggi dovrebbero essere sottoposti a prove per accertare la conformità in relazione ai contaminanti a norma del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (13). La normativa attualmente in vigore dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC

 

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