La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 1, l’articolo 135, l’articolo 136, paragrafo 2, l’articolo 140, l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 147, e l’articolo 156, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.
(3)La parte II, capo 3, sezione 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pollame da reddito, compreso il periodo di permanenza nello stabilimento di origine. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per questa categoria di pollame da reddito.
(4)L’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno verso un altro Stato membro e l’articolo 37 prevede una deroga alle prescrizioni per i movimenti di pollame in caso di movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, compresi i pulcini di un giorno, e stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti. Gli articoli da 112 a 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3) stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona. Al fine di conformarsi a tali prescrizioni, l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che, in caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona e che sono spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro di origine informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto. Tale obbligo non è tuttavia incluso nell’articolo 37 di detto regolamento per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti quando il movimento riguarda pulcini di un giorno. Per motivi di coerenza, l’obbligo di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto applicarsi analogamente ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.
(5)La definizione di «operazione di raccolta» di cui all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429 si riferisce a un periodo più breve del periodo di permanenza stabilito per la specie animale in oggetto ai fini della raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce tuttavia un periodo di permanenza specifico per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (4), per i quali un periodo di permanenza è stabilito all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. È pertanto necessario specificare il periodo di permanenza in relazione alla definizione di operazione di raccolta per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione per i quali il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce un periodo di permanenza. Questo dovrebbe applicarsi solo dopo che gli animali abbiano lasciato lo stabilimento di origine.
(6)Il «centro di raccolta di cani, gatti e furetti» è definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento sono stabilite all’articolo 10 di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non contempla tuttavia i movimenti di cani, gatti e furetti da tali centri di raccolta verso un altro Stato membro. Al fine di rendere funzionale il centro di raccolta di cani, gatti e furetti, è necessario stabilire prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri qualora animali provenienti da più di uno stabilimento siano raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine.
(7)Il regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro debbano soddisfare le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività, compreso il periodo di permanenza, e siano accompagnati da un certificato sanitario. Tuttavia tali obblighi limitano la possibilità che tali animali siano addestrati per eventi sportivi e vi partecipino. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di escludere i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro dall’obbligo di rispettare un periodo di permanenza e di essere accompagnati da un certificato sanitario.
(8)L’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri dal loro habitat in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro. Le norme di tale articolo si applicano a tutte le specie di animali terrestri. Tuttavia le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 101, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 sono più specifiche e sono pertinenti solo per gli animali di determinate specie e dovrebbero pertanto applicarsi solo a tali animali. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 e chiarire che l’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 101, paragrafo 5, di tale regolamento delegato si applicano solo agli animali selvatici delle specie elencate per ciascuna malattia specifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (5).
(9)L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni minime pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini, nei camelidi e nei cervidi. Tuttavia il regime di prove stabilito nel caso dei caprini e dei camelidi detenuti in stabilimenti in cui è stata segnalata la malattia è più restrittivo di quello per i cervidi. Tale differenza è inutile e ingiustificata, pertanto i regimi di prove per i caprini e i camelidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbero essere corretti in modo da prevedere la stessa possibilità di effettuare prove come nel caso dei cervidi per quella specifica malattia.
(10)Inoltre l’allegato II, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga all’obbligo di effettuare prove annuali su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, in condizioni specifiche. È necessario modificare l’allegato II, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 per chiarire quali disposizioni della parte 1, punto 1, di tale allegato dovrebbero essere soddisfatte in caso di una tale deroga.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
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