Regolamento Delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2020/692 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, l’articolo 239, paragrafo 2, e l’articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(2)In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 3 giugno 2020, nelle disposizioni di tale regolamento delegato sono stati individuati alcuni errori e omissioni di lieve entità. Tali errori e omissioni dovrebbero essere corretti e il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)È inoltre opportuno modificare determinate norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di garantirne la coerenza con le norme stabilite in altri atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)È altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare determinate circostanze di cui inizialmente non si era tenuto conto nell’ambito di applicazione di tale atto, come pure di contemplare determinate possibilità previste da atti dell’Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429 e che dovrebbero essere mantenute nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Tale modifica è importante onde garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in tali precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, o chiarire a quali specie e categorie di animali e prodotti di origine animale determinate prescrizioni dovrebbero o meno applicarsi.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale da essi derivati, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme vigenti in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

(6)Inoltre le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 non dovrebbero applicarsi ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, esclusi quelli destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, dato che non vi sono motivi di sanità animale significativi per includere tali prodotti nell’ambito di applicazione di detto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce l’ambito di applicazione di tale atto.

(7)La definizione di «suino» quale attualmente stabilita all’articolo 2, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è idonea unicamente ai fini dell’ingresso nell’Unione di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4), che stabilisce norme relative ai movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale, fornisce una definizione diversa di «suino», idonea per i donatori di materiale germinale. È pertanto opportuno modificare la definizione di «suino» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare l’ingresso nell’Unione di suini e di materiale germinale di suini.

(8)La definizione di «barca vivaio» attualmente stabilita all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 non è in linea con la definizione di «barca vivaio» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (5). Nell’interesse della coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno modificare la definizione di cui all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di allinearla alla definizione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/990.

(9)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative all’ispezione degli animali terrestri prima della loro spedizione nell’Unione che, in caso di pollame, riguarda anche il relativo gruppo di origine. È tuttavia opportuno chiarire che tali prescrizioni non si applicano al gruppo (allevamento) di origine dei pulcini di un giorno, conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 21 aprile 2021 stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6). È pertanto opportuno modificare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(10)Il regolamento delegato (UE) 2020/692, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali terrestri, come pure di materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (7) prevedeva che, dopo la loro introduzione nell’Unione, le partite di ungulati, salvo quelli destinati a stabilimenti confinati, dovessero restare nell’azienda di destinazione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello. Il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevede tuttavia la possibilità di spostare ungulati verso un macello nei 30 giorni dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere tale possibilità, in quanto i movimenti durante tale periodo non destano preoccupazioni significative in materia di sanità animale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC

 

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