Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione del 14 Gennaio 2015 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n.1106/2013.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1)Con il regolamento (UE) n. 1106/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

—una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

—una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),

(2)All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.

(3)Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(4)Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

b)non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e

c)successivamente al termine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo del prodotto in esame nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

B. RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)Le società indiane Superon Schweisstechnik India Ltd. («il primo richiedente») e Anand ARC Ltd. («il secondo richiedente») hanno chiesto che sia loro concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)Al fine di determinare se i richiedenti soddisfano le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.

(8)Ai candidati è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di fornire elementi di prova per dimostrare che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.

(9)La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfano le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle società:

—Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon;

—Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)Il primo richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il primo richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012;

ii)non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; e

iii)ha effettivamente esportato nell'Unione un quantitativo significativo di 30 tonnellate del prodotto in esame a partire dall'ottobre 2012;

pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(11)Il secondo richiedente, tuttavia, non ha soddisfatto la prima condizione, poiché ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata quindi respinta.

(12)La Commissione ha informato i richiedenti e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(13)Il presente regolamento comporta l'attribuzione del codice addizionale TARIC B781 alla società Superon Schweisstechnik India Ltd., che sarà aggiunta all'elenco dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) lo stesso codice dovrebbe essere applicato al dazio compensativo in vigore per la società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (3),

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione (codice addizionale TARIC B781) nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013:

Società

Città

Superon Schweisstechnik India Ltd.

Gurgaon, Haryana, India

Articolo 2

La voce «B999» figurante nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio è sostituita dalla voce seguente: «B999 (Per Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India, il codice addizionale TARIC è B781)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_009_R_0005

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