Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/48 della Commissione del 14 Gennaio 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)].

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)L'Italia ha dichiarato la propria opposizione alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. La Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La dichiarazione di opposizione riguarda il possibile pregiudizio all'esistenza di un prodotto legalmente presente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione o ai prodotti che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», il mancato rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), e il mancato rispetto delle disposizioni specifiche applicabili alla commercializzazione delle categorie di prodotti vitivinicoli stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) [sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6)].

(4)Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha invitato la Spagna e l'Italia a raggiungere un accordo in conformità all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A norma del suddetto articolo, con lettera del 10 ottobre 2013 la Spagna ha trasmesso la propria relazione concernente la fine del periodo di consultazione. Con lettera del 25 ottobre 2013 l'Italia ha ribadito la propria opposizione alla registrazione citando motivi diversi da quelli inizialmente invocati. Poiché non è stato raggiunto un accordo fra questi Stati membri entro il termine di tre mesi, spetta alla Commissione adottare una decisione in conformità all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento citato.

(5)Per quanto riguarda il possibile pregiudizio all'esistenza di un prodotto legalmente presente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione o ai prodotti che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», dall'esame dei documenti forniti dalle parti risulta che tale motivo di opposizione non è stato dimostrato. Inoltre l'Italia non lo invoca più quale motivo per mantenere la propria opposizione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(6)Per quanto riguarda il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, secondo la dichiarazione di opposizione le disposizioni specifiche di etichettatura relative ai tipi di aceto (añada, crianza, reserva, gran reserva, «Vinagre al Pedro Ximénez» e «Vinagre al moscatel») costituiscono indicazioni ambigue e possono indurre il consumatore in errore, in particolare sulle caratteristiche del prodotto alimentare. Dall'esame dei documenti forniti dalle parti risulta che tale motivo di opposizione non è stato dimostrato. Inoltre l'Italia non lo invoca più quale motivo per mantenere la propria opposizione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(7)Con riguardo al mancato rispetto delle disposizioni specifiche applicabili alla commercializzazione delle categorie di prodotti vitivinicoli stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, l'Italia sostiene che il «Vinagre de Montilla-Moriles» non può fregiarsi della denominazione «aceto di vino» di cui all'allegato XI ter, punto 17, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (divenuto allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013). La Spagna ha modificato la descrizione del prodotto nel disciplinare e nel punto 3.2 del documento unico distinguendo tra «aceto di vino» e aceto ottenuto a partire da «aceto di vino». L'utilizzo della denominazione «aceto di vino» per il prodotto distinto corrispondente sembra pertanto conforme all'allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In conformità all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tale modifica non sostanziale non richiede un nuovo esame da parte della Commissione.

(8)Per quanto riguarda il mantenimento dell'opposizione, l'Italia sostiene che la domanda di registrazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (7) in quanto riguarda due prodotti fondamentalmente diversi che non corrispondono allo stesso tipo e la denominazione non è utilizzata per designare i due prodotti, in particolare l'aceto. È opportuno constatare in primo luogo che il suddetto articolo [divenuto articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8)] non osta alla registrazione di prodotti distinti dello stesso tipo e, in secondo luogo, che l'Italia non fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni con riguardo all'utilizzo della denominazione. Questo argomento deve pertanto essere respinto.

(9)In considerazione di quanto precede, è opportuno iscrivere la denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e, di conseguenza, aggiornare e pubblicare il documento unico.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La denominazione «Vinagre de Montilla-Moriles» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_009_R_0004

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