Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione 2020/1534.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione (2).

(2)La società Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd (3), codice addizionale TARIC (4) A889, stabilita nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) sono soggette al dazio antidumping di 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, ha informato la Commissione che dal 22 gennaio 2008 aveva cambiato il proprio nome in «Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei».

(3)In seguito alla modifica del nome, il 31 marzo 2021 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio per produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione ad essa applicabile sotto il nome precedente. La società ha precisato nello specifico di aver chiesto che la modifica del nome prenda effetto a decorrere dalla data della sua richiesta alla Commissione, vale a dire dal 31 marzo 2021.

(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile.

(5)Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A889.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1534 è così modificato:

«Toyoshima Share Yidu Foods Co.»

è sostituita da

«Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei».

2.A decorrere dal 31 marzo 2021, il codice addizionale TARIC A889, precedentemente attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per quanto riguarda Toyoshima Share Yidu Foods Co.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
24702
Ieri:
143396
Settimana:
330132
Mese:
810688
Totali:
90775403
Oggi è il: 20-01-2025
Il tuo IP è: 3.14.249.102