La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione (2).
(2)La società Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd (3), codice addizionale TARIC (4) A889, stabilita nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) sono soggette al dazio antidumping di 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, ha informato la Commissione che dal 22 gennaio 2008 aveva cambiato il proprio nome in «Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei».
(3)In seguito alla modifica del nome, il 31 marzo 2021 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio per produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione ad essa applicabile sotto il nome precedente. La società ha precisato nello specifico di aver chiesto che la modifica del nome prenda effetto a decorrere dalla data della sua richiesta alla Commissione, vale a dire dal 31 marzo 2021.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile.
(5)Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A889.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1534 è così modificato:
«Toyoshima Share Yidu Foods Co.»
è sostituita da
«Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei».
2.A decorrere dal 31 marzo 2021, il codice addizionale TARIC A889, precedentemente attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per quanto riguarda Toyoshima Share Yidu Foods Co.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC
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