Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione del 3 settembre 2021 che rettifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione (2) ha approvato la sostanza di base chitosano cloridrato e l’ha inserita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(2)Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è stato rilevato un errore relativo al numero CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) utilizzato per la sostanza di base chitosano cloridrato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014.

(3)Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica, utilizzato anche per identificare una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari; è un riferimento in uso a livello mondiale per gli scambi e la normazione di sostanze chimiche e non è limitato alle sostanze presenti nei pesticidi.

(4)Le colonne relative al nome comune e ai numeri d’identificazione riportano: «Chitosano cloridrato N. CAS: 9012-76-4». Tuttavia il numero CAS 9012-76-4 è assegnato alla sostanza chitosano, mentre il chitosano cloridrato reca il numero CAS 70694-72-3. Dato che potrebbe insorgere confusione quanto all’identità della sostanza nella gestione e negli scambi di sostanze chimiche, è pertanto necessario rettificare il numero CAS indicato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 e di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5)Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 e la corrispondente voce nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità responsabili dell’applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è rettificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.313.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A313%3ATOC

 

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