Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1432 della Commissione del 1o settembre 2021.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Sulla base di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)Le misure hanno assunto la forma di un’aliquota del dazio ad valorem del 46,2 %, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) e per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe).

(3)In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione (5), ha mantenuto le misure in vigore.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) di alcune misure antidumping in vigore sulle importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda è stata presentata il 28 febbraio 2020 dallo European Stress Information Service («ESIS» o «il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso.

(6)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(7)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 4 giugno 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»).

1.3.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.

(9)Tutte le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.309.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A309%3ATOC

 

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