Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1407 della Commissione del 26 agosto 2021 che modifica la Decisione d’esecuzione (UE) 2019/919.

leggi sandersonLa Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva.

(2)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata.

(3)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6): EN ISO 7840:2018 sui tubi per combustibile resistenti al fuoco, EN ISO 8469:2018 sui tubi per combustibile non resistenti al fuoco, EN ISO 9093-1:2018 ed EN ISO 9093-2:2018 su valvole a scafo e passascafi ed EN ISO 16147:2017 su motori diesel entrobordo, impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021 ed EN ISO 16147:2021.

(5)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha anche elaborato la nuova norma armonizzata EN ISO 23411:2021 sui sistemi di governo.

(6)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme riviste o elaborate dal CEN siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(7)La norma EN ISO 7840:2021 specifica i requisiti generali e le prove fisiche per tubi resistenti al fuoco per il trasporto di benzina o benzina miscelata con etanolo e gasolio o gasolio miscelato con FAME, progettati per una pressione di esercizio non maggiore di 0,34 MPa per tubi con diametro interno inferiore o uguale a 10 mm e di 0,25 MPa per tubi fino a 63 mm di diametro interno installati in unità di piccole dimensioni.

(8)La norma EN ISO 8469:2021 specifica i requisiti generali e le prove fisiche per tubi non resistenti al fuoco per il trasporto di benzina o benzina miscelata con etanolo e gasolio o gasolio miscelato con FAME, progettati per una pressione di esercizio non maggiore di 0,34 MPa per tubi con diametro interno inferiore o uguale a 10 mm e di 0,25 MPa per tubi fino a 63 mm di diametro interno installati in unità di piccole dimensioni fino a 24 m.

(9)La norma EN ISO 9093:2021 specifica i requisiti per i raccordi passascafo, le valvole a scafo, i collegamenti dei tubi flessibili, i loro raccordi e la loro installazione in unità di piccole dimensioni fino a 24 m.

(10)La norma EN ISO 16147:2021 specifica i requisiti per la progettazione e l’installazione di impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo per ridurre al minimo le perdite di combustibile, il rischio di scossa elettrica e il rischio e/o la diffusione di incendi su unità di piccole dimensioni fino a 24 m.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.303.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A303%3ATOC

 

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