Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1406 della Commissione del 26 agosto 2021 che deroga alle disposizioni relative alla prova dell’origine di cui al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/761.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione e prevede norme specifiche.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione (5) ha modificato l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme applicabili ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420 (carni di pollame). Le nuove norme impongono agli operatori di dimostrare l’origine delle merci per l’immissione in libera pratica conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione (6).

(3)Tale requisito si applica a decorrere dal 1o giugno 2021, data d’inizio del primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/760.

(4)Date le difficoltà incontrate dalle autorità di paesi terzi per fornire il certificato di origine conformemente alle nuove norme, alcuni operatori non hanno potuto presentare i documenti richiesti in dogana e le merci non hanno potuto essere immesse in libera pratica nell’Unione europea.

(5)Per garantire un flusso regolare delle merci a livello doganale è opportuno prevedere una deroga alle nuove norme per un determinato periodo, qualora paesi terzi o operatori non siano in grado di provare l’origine delle merci in conformità agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447.

(6)La deroga dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/760, che ha modificato l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7)La parte B1 dell’allegato XIV.5 (latte e prodotti lattiero-caseari) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 indica i contingenti di esportazione aperti dagli Stati Uniti d’America, precisando i quantitativi che gli operatori dell’UE possono esportare negli USA nell’ambito di tali contingenti.

(8)Il 6 luglio 2021 gli USA hanno pubblicato nel registro ufficiale degli Stati Uniti (7) i nuovi quantitativi dei contingenti di importazione per il formaggio, adeguati a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. È pertanto necessario modificare i quantitativi per i contingenti tariffari di cui all’allegato XIV.5, parte B1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 prima del 1o settembre 2021, data di inizio del periodo di presentazione delle domande.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(10)Data l’urgente necessità di attuare la deroga e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

In deroga alla norma sulla prova dell’origine per l’immissione in libera pratica di cui all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420, le autorità doganali possono richiedere qualsiasi prova alternativa necessaria per dimostrare l’origine dei prodotti se gli operatori non sono in grado di fornire il certificato di origine di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2021.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

La tabella figurante nell’allegato XIV.5, parte B1, del regolamento (UE) 2020/761 è sostituita dalla tabella figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.303.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A303%3ATOC

 

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