La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/64/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva famoxadone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva famoxadone indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 giugno 2022.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione del famoxadone è stata presentata in conformità all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore una relazione di valutazione del rinnovo e il 15 luglio 2014 l’ha presentata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
(8)Il 3 luglio 2015 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il famoxadone soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha concluso che, per tutti gli impieghi rappresentativi valutati, è altamente probabile che sia superato il livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO) per i lavoratori durante la raccolta manuale delle colture, anche con l’uso di dispositivi di protezione individuale («DPI»). L’Autorità ha inoltre concluso che l’impiego del famoxadone comporta un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi e un rischio elevato per gli organismi acquatici. Inoltre l’Autorità ha affermato che le informazioni disponibili non sono sufficienti per trarre conclusioni sulle valutazioni dei rischi a lungo termine per gli uccelli.
(9)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010, in merito al progetto di relazione di riesame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.
(10)Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
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