Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 di detto regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.

(2)Al fine di dare attuazione all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno specificare il contenuto del certificato cui fa riferimento tale disposizione, nonché i mezzi tecnici con cui il certificato deve essere rilasciato.

(3)Inoltre, ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire nel presente regolamento l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti che sono competenti per eseguire tali controlli e rilasciare tale certificato nei paesi terzi.

(4)A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC

 

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