La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/1629 ha stabilito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.
(2)L’allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 riporta un elenco delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3.
(3)La suddivisione delle vie navigabili in zone è stabilita da ciascuno Stato membro per le vie navigabili situate nel suo territorio.
(4)Possono essere apportate modifiche alla classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione, su richiesta dello Stato membro interessato.
(5)Il 15 maggio 2018 la Repubblica francese ha presentato richiesta di modificare l’elenco delle vie navigabili della zona 1 situate nel suo territorio. È opportuno modificare di conseguenza la voce dell’allegato I relativa alla zona 1 delle vie navigabili interne dell’Unione aggiungendo la zona 1 per la Francia.
(6)Il 9 luglio 2019 il Regno di Svezia ha presentato richiesta di modificare l’elenco delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3 situate nel suo territorio, aggiungendo ulteriori vie navigabili interne svedesi alle zone 1, 2 e 3.
(7)In considerazione del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione, è opportuno modificare l’allegato I al fine di sopprimere tutti i riferimenti alle vie navigabili interne situate nel suo territorio.
(8)L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2019/1.
(9)Le attività dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l’uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell’Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
(10)Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi.
(11)Alla riunione del 13 ottobre 2020 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la norma ES-TRIN 2021/1 (2). La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.
(12)L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da disporre che i requisiti tecnici applicabili a tali unità navali siano quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2021/1 e che siano applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:
1)L’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
2)L’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.284.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A284%3ATOC
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