Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
(2)Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DOVŽAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.283.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A283%3ATOC
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