Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
(2)In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione.
(3)È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e aggiornare i motivi riguardanti dieci persone e un’entità nonché le informazioni identificative di quattro persone.
(4)È inoltre opportuno aggiornare le informazioni identificative di una persona figurante nell’elenco di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2016/849.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DOVŽAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.283.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A283%3ATOC
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