La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 106,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 (2) della Commissione dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica mutatis mutandis alla cancellazione di una denominazione di origine protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione della denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
(3)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» deve essere cancellata.
(4)In considerazione della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) è cancellata.
Articolo 2
L’iscrizione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.283.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A283%3ATOC
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