Regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Gli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 (2) sono attualmente presenti nell’Unione principalmente come sottoprodotti emessi non deliberatamente durante la fabbricazione di sostanze perfluorurate e polifluorate con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio inferiore a nove, come l’acido perfluoroottanoico (PFOA). È inoltre possibile che in futuro le imprese considerino l’uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate agli PFCA C9-C14 quali sostituti del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate, specialmente dopo l’entrata in vigore delle restrizioni sul PFOA imposte dal diritto dell’Unione. È pertanto necessario evitare l’eventualità che siano fabbricati e utilizzati in futuro, dando luogo a un aumento dei loro rilasci nell’ambiente.

(2)Rispettivamente il 17 dicembre 2015 e il 12 gennaio 2017 due gruppi di PFCA C9-C14, ovvero l’acido perfluorononan-1-oico (PFNA) con una catena costituita da 9 atomi di carbonio, come pure i suoi sali di sodio e ammonio, e l’acido nonadecafluorodecanoico (PFDA), con una catena costituita da 10 atomi di carbonio, come pure i suoi sali di sodio e ammonio, sono stati iscritti nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti potenzialmente da includere nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 come tossici per la riproduzione, a norma dell’articolo 57, lettera c), di detto regolamento, e come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), a norma dell’articolo 57, lettera d), del medesimo regolamento. Il PFNA e il PFDA, come pure i loro sali di sodio e ammonio, sono inoltre iscritti nell’elenco di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) come cancerogeni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 1B. Il 19 dicembre 2012 l’acido enicosafluoroundecanoico (PFUnDA), con una catena costituita da 11 atomi di carbonio, l’acido tricosafluorododecanoico (PFDoDA), con una catena costituita da 12 atomi di carbonio, l’acido pentacosafluorotridecanoico (PFTrDA), con una catena costituita da 13 atomi di carbonio, e l’acido eptacosafluorotetradecanoico (PFTDA), con una catena costituita da 14 atomi di carbonio, sono stati iscritti nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione come sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a norma dell’articolo 57, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Anche le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 devono essere considerate come sostanze PBT o vPvB, rispettivamente a causa della loro trasformazione o degradazione in PFCA C9-C14 nell’ambiente.

(3)Il 6 ottobre 2017 la Germania e la Svezia hanno presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») un fascicolo (4) a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («fascicolo a norma dell’allegato XV») proponendo di limitare la fabbricazione e l’immissione sul mercato dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 in quanto tali, e di limitarne l’uso e l’immissione sul mercato come elementi della fabbricazione di altre sostanze, in qualità di costituenti, miscele e articoli o parti di essi. Al fine di ridurre il rilascio di tali sostanze nell’ambiente e di impedirne la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso come sostitute delle sostanze sottoposte a restrizione a norma dell’allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (5), la Germania e la Svezia hanno proposto un limite di concentrazione di 25 ppb per la somma di PFCA C9-C14 e dei loro sali e di 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14. La Germania e la Svezia hanno proposto esenzioni per i PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 quando si tratta di sottoprodotti emessi non deliberatamente nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a otto o destinati all’uso come sostanze intermedie isolate trasportate.

(4)Il 14 settembre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che, fatta salva la modifica dell’ambito e delle condizioni proposte nel fascicolo a norma dell’allegato XV, una restrizione in materia di fabbricazione, uso e immissione sul mercato dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. Il RAC ha approvato i limiti di concentrazione proposti dalla Germania e dalla Svezia e ha convenuto sulle esenzioni proposte dai due paesi, in quanto la restrizione proposta non è intesa a impedire la fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena molecolare costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei. Il RAC ha raccomandato di esentare, per un periodo limitato, l’uso nella produzione di inalatori-dosatori pressurizzati essenziali per il trattamento delle malattie polmonari, in ragione dei modesti volumi coinvolti, nell’ordine di pochi grammi, e dell’importanza del loro uso medico. Secondo il RAC è opportuno concedere un’esenzione temporanea per i semiconduttori contenenti livelli ridotti di PFCA C9-C14 e per le apparecchiature elettroniche finite e semifinite che contengono semiconduttori speciali, da utilizzare come parti di ricambio per apparecchiature elettroniche finite.

(5)Il RAC ha inoltre raccomandato di applicare alla restrizione relativa ai PFCA C9-C14, ai loro sali e alle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 le stesse esenzioni che si applicano alla restrizione relativa al PFOA di cui all’allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(6)Il 29 novembre 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia ha adottato un parere in cui indica che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell’allegato XV, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di costi e benefici socioeconomici.

(7)Sulla base degli elementi socioeconomici forniti nel fascicolo a norma dell’allegato XV e presentati nel corso delle consultazioni pubbliche, il SEAC ha approvato le esenzioni proposte nel fascicolo a norma dell’allegato XV e raccomandate dal RAC. Il SEAC ha approvato la proposta di rinviare di 18 mesi la restrizione. Il SEAC ha inoltre proposto valori limite più elevati per i fluoropolimeri che contengono gruppi perfluoropropossi e perfluorometossi e sono utilizzati in specifici gruppi di prodotti, al fine di consentirne la produzione. La soglia generica di 25 ppb rimane tuttavia applicabile agli articoli finiti fabbricati a partire da tali materiali.

(8)Il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.

(9)Il 16 gennaio 2019 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC (6) alla Commissione.

(10)Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato modificato in conformità alla decisione adottata dalla conferenza delle parti (SC-9/12) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il PFOA (8), che contiene alcune, ma non tutte, le deroghe di cui all’allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La voce 68 di tale allegato è stata a tutti gli effetti sostituita dalla summenzionata modifica del regolamento (UE) 2019/1021. Le esenzioni che si applicano all’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella modifica del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero applicarsi anche ai PFCA C9-C14, ai loro sali e alle sostanze correlate ai PFCA C9-C14, alle stesse condizioni, a causa del processo di fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate nelle quali entrambi i gruppi di sostanze sono presenti come impurezze.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC

 

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