La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo e, in particolare, per la pianificazione e la gestione del combustibile. È opportuno aggiornare tali norme per tenere conto dei recenti progressi tecnologici dei motori e delle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo, nonché dell’esperienza maturata a livello mondiale nel settore dell’aviazione e del progresso scientifico e tecnico nelle operazioni di volo.
(2)È opportuno integrare nel regolamento (UE) n. 965/2012 le ultime modifiche inerenti ai combustibili dell’annesso 6 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (ICAO), ossia la parte I (11a edizione), la parte III (9a edizione) e i nuovi orientamenti del documento 9976 dell’ICAO «Fuel planning manual», fatta eccezione per alcuni requisiti applicabili agli elicotteri, per i quali l’AESA ritiene che altre soluzioni soddisfino il livello di sicurezza richiesto.
(3)Le nuove norme in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell’energia dovrebbero consentire parità di condizioni per tutte le parti interessate nel mercato interno dell’aviazione e migliorare la competitività del settore dell’aviazione dell’Unione.
(4)I nuovi requisiti in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell’energia dovrebbero sostenere l’innovazione e consentire un’integrazione agevole delle nuove tecnologie nel settore delle operazioni di volo. È pertanto opportuno utilizzare, ove opportuno, il termine «combustibile/energia» anziché il termine «combustibile» al fine di includere le operazioni con aeromobili che utilizzano fonti energetiche diverse dai combustibili convenzionali a base di idrocarburi.
(5)I requisiti relativi ai diversi tipi di operazioni dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni e alla complessità di tali operazioni, nonché ai rischi connessi a tali operazioni.
(6)Gli operatori aerei dovrebbero potersi avvalere di procedure di pianificazione e gestione basate sulle prestazioni che migliorino l’efficienza operativa producendo benefici a livello finanziario e ambientale, mantenendo nel contempo, o addirittura migliorando, il livello di sicurezza. I nuovi requisiti per i velivoli utilizzati nelle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) dovrebbero pertanto introdurre un regime globale per il combustibile che comprenda tre gruppi principali di linee guida relative al combustibile: pianificazione del combustibile/dell’energia, selezione dell’aeroporto e gestione del combustibile e dell’energia in volo. Tale regime dovrebbe consentire una gestione più flessibile del rischio da parte dell’operatore, con potenziali miglioramenti in termini di efficienza.
(7)In base alle informazioni in materia di sicurezza raccolte dall’AESA, è opportuno introdurre nuovi requisiti per affrontare i rischi associati al rifornimento di combustibile, più specificamente in caso di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo o durante il loro sbarco o imbarco e in caso di rifornimento di un elicottero con i rotori in movimento.
(8)La valutazione di regimi complessi in materia di combustibili/energia richiede un potenziamento delle capacità delle autorità competenti ed è pertanto necessario introdurre criteri volti a orientare queste ultime nell’esecuzione di valutazioni dei rischi per la sicurezza operativa a sostegno dell’applicazione di regimi in materia di combustibili/energia basati interamente sulle prestazioni.
(9)Sulla base dei principi di proporzionalità e per «legiferare meglio», i requisiti in materia di combustibile ed energia per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi (NCC) e per le operazioni specializzate (SPO) dovrebbero essere meglio allineati a quelli per le operazioni CAT. D’altro canto, i requisiti in materia di combustibile ed energia per gli operatori non commerciali di aeromobili a motore non complessi dovrebbero basarsi su obiettivi di sicurezza e consentire un approccio basato sulle prestazioni. I nuovi requisiti in materia di pianificazione e gestione del combustibile e dell’energia dovrebbero ridurre gli oneri normativi, aumentare l’efficacia in termini di costi e, con alcune eccezioni, portare all’armonizzazione con i requisiti stabiliti dall’ICAO.
(10)Il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (3) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 965/2012 i requisiti per i programmi di sostegno, per la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e per i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Tali requisiti sono diventati applicabili nel febbraio 2021. L’Agenzia è stata incaricata di valutare costantemente l’efficacia delle nuove disposizioni e di elaborare una prima relazione di valutazione entro agosto 2022. Tenendo conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione, è opportuno concedere all’Agenzia più tempo per rilevare i dati pertinenti per la valutazione. È pertanto necessario posticipare al 14 agosto 2023 il termine per il completamento della relazione di valutazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
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