Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) , il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all’epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure compensative definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)Il regolamento (UE) 2015/1519, come modificato dal regolamento (UE) 2016/675 (5), ha inoltre esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(5)I dazi compensativi attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni dei produttori esportatori.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»).

(7)La domanda di riesame è stata presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza o reiterazione dell’ingresso nell’Unione di biodiesel oggetto di sovvenzioni e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

2.APERTURA DI UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

(8)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»).

(9)Nella stessa data, il 14 settembre 2020, la Commissione ha avviato in parallelo un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

(10)Il governo del Canada ha presentato osservazioni in merito all’avvio di tale riesame rilevando che, in caso di mantenimento delle misure, avrebbe dovuto essere mantenuta anche l’esenzione concessa ai tre produttori di biodiesel canadesi. La Commissione ha mantenuto l’esenzione all’articolo 2 del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC

 

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