Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all’epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (3), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)Il regolamento (UE) 2015/1518, come modificato dal regolamento (UE) 2016/676 (5), ha inoltre esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(5)I dazi antidumping attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, di 115,6 EUR per tonnellata sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di 172,2 EUR per tonnellata sulle importazioni di tutte le altre società.

(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è stato inoltre modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione (6) per consentire alle società che non avevano esportato il biodiesel durante il periodo dell’inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se potessero essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(7)In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione (7), a seguito di una richiesta di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, il regolamento (UE) 2015/1518 è stato modificato inserendo nell’allegato I la società statunitense Organic Technologies, Coshocton (Ohio), e quindi rendendola soggetta al dazio medio ponderato di 115,6 EUR per tonnellata applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)La domanda di riesame è stata presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) («l’avviso di apertura»).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC

 

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