Regolamento Delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, l’articolo 28, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4), nel quale definisce un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva.

(4)La corretta attuazione del piano d’azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra i requisiti in materia di governo dei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (5).

(5)Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto per ciascun prodotto assicurativo e negli altri dispositivi di governo e di controllo del prodotto per ciascun prodotto assicurativo destinato a essere distribuito a clienti che chiedono prodotti assicurativi con un profilo legato alla sostenibilità.

(6)Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere stabilito a un livello sufficientemente dettagliato, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui un prodotto assicurativo ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi specifici legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito il prodotto assicurativo.

(7)Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità.

(8)I fattori di sostenibilità di un prodotto assicurativo dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore assicurativo di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti.

(9)La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (6), ha evidenziato la necessità di chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei loro clienti e potenziali clienti.

(10)Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC

 

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