La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
(2)Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. A tal fine occorre inviare agli investitori segnali chiari e a lungo termine che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.
(3)A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei contraenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività. Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire la corretta attuazione e il rispetto del sistema di governance, è necessario chiarire che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese dovrebbero rispecchiare i rischi di sostenibilità.
(4)Le imprese di assicurazione che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbero inoltre adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali informazioni.
(5)Date le ambizioni della Commissione di garantire che il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanziario e l’importanza delle politiche di retribuzione nel garantire che il personale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione gestisca effettivamente i rischi individuati dal sistema di gestione dei rischi, le politiche di retribuzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comprendere informazioni sul modo in cui tali politiche tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.277.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277%3ATOC
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