Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione del 29 luglio 2021 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza mandestrobin sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per il mandestrobin utilizzato in Canada sulle fragole e sulle uve. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture in Canada determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di uve e fragole.

(3)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico.

(5)L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. L’esposizione lungo tutto l’arco della vita alla sostanza in questione attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla ha dimostrato che non vi è alcun rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile. L’Autorità ha inoltre concluso che, considerato il basso profilo di tossicità acuta della sostanza, non è necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

(6)Sulla base del parere motivato dell’Autorità e sulla scorta dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC

 

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