Decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione del 22 luglio 2021 che autorizza la Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione, conformemente alla direttiva 2002/53/CE, pubblica il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2), che include alcune varietà di canapa, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

(2)L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

(3)L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (4) stabilisce che, se la media di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore medio di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(4)Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 il 19 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Polonia una richiesta di autorizzazione per vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola. La Polonia ha informato la Commissione che in base alle analisi la media di tutti i campioni della varietà Finola è risultata per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, pari allo 0,2 %.

(5)A norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a vietare la commercializzazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà se la coltivazione di tale varietà presenta un rischio per l'ambiente o per la salute umana.

(6)Il THC ha un effetto psicotropo ed è necessario che se ne limiti la presenza nelle varietà di canapa commercializzate per ridurre l'esposizione umana.

(7)È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto il suo territorio.

(8)Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Polonia dovrebbe essere tenuta a informare la Commissione della data a decorrere dalla quale intende avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Polonia può vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto il suo territorio conformemente all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Articolo 2

La Polonia notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvarrà dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A265%3ATOC

 

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