Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina.

EurLex 33

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con ll’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 in merito alla ripartizione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco UE CLXXV a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(2)I negoziati con l’Argentina si sono conclusi il 5 febbraio 2021 con la siglatura dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 10 maggio 2021, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/651 (2) del Consiglio.

(4)È opportuno approvare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.264.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A264%3ATOC

 

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