Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione dell’8 luglio 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1368.

EurLex 02

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Gli indici di riferimento possono essere riconosciuti come critici a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), o c), del regolamento (UE) 2016/1011. L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), impone che, per essere considerati critici, gli indici di riferimento si basino sui dati trasmessi da contributori di dati che siano per la maggior parte ubicati in uno Stato membro e siano riconosciuti come critici in tale Stato membro. L’11 agosto 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 (2), che ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici.

(2)Il regolamento (UE) 2016/1011 è applicabile nello Spazio economico europeo (SEE) ed è stato recepito nella legislazione norvegese il 6 dicembre 2019.

(3)Il 3 dicembre 2020 l’autorità norvegese competente (Finanstilsynet) ha informato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito alla propria proposta di riconoscere il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) quale indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è critico in Norvegia e si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono tutti ubicati in Norvegia.

(4)Il NIBOR è un tasso di riferimento basato sulla media dei tassi di interesse ai quali le banche operanti sul mercato monetario norvegese sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti con scadenze diverse. Il NIBOR è determinato su base giornaliera per cinque diverse scadenze: una settimana e uno, due, tre e sei mesi. Al 3 dicembre 2020 il panel NIBOR comprendeva sei banche, tutte situate in Norvegia.

(5)Nella valutazione trasmessa all’ESMA, la Finanstilsynet ha concluso che la cessazione del NIBOR o la sua elaborazione sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti potrebbero avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia.

(6)La valutazione della Finanstilsynet indica che il NIBOR è utilizzato come riferimento per prestiti alle famiglie e agli enti non finanziari pari ad un importo di circa 418 miliardi di EUR, che corrispondono al 94 % dei prestiti totali concessi in Norvegia alle famiglie e agli enti non finanziari, e al 136 % del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia. Inoltre in Norvegia il NIBOR funge da riferimento per i pagamenti delle cedole di circa il 60 % delle obbligazioni a tasso variabile, in termini di valore nominale totale, per un importo complessivo di circa 130 miliardi di EUR. La Finanstilsynet ha inoltre dimostrato, sulla base dei dati di una singola controparte centrale, che il NIBOR è utilizzato come riferimento in derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa (OTC) per un importo nozionale in essere che ammontava ad almeno 1 988 miliardi di EUR a ottobre 2020. Infine la Finanstilsynet ha indicato che il NIBOR è attualmente utilizzato come riferimento in fondi di investimento aventi un valore patrimoniale netto totale di 0,3 miliardi di EUR. Il valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che fanno riferimento al NIBOR è quindi almeno otto volte superiore al prodotto nazionale lordo della Norvegia.

(7)La valutazione della Finanstilsynet conclude che il NIBOR è di vitale importanza per la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato in Norvegia e che la sua cessazione o non affidabilità potrebbero avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia, nonché sulle imprese e sui consumatori, poiché è utilizzato per i prestiti, i prodotti di credito al consumo, i derivati su tassi d’interesse OTC e i fondi di investimento.

(8)Il 28 gennaio 2021 l’ESMA ha trasmesso alla Commissione il suo parere, nel quale precisa che la valutazione della Finanstilsynet è conforme ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e che la Finanstilsynet aveva fornito sia dati quantitativi a sostegno del riconoscimento del NIBOR quale indice di riferimento critico, sia una motivazione analitica che dimostrava il ruolo fondamentale del NIBOR nell’economia norvegese.

(9)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione è tenuta a riesaminare l’elenco degli indici di riferimento critici almeno ogni due anni e tali indici di riferimento devono essere forniti da amministratori ubicati nell’Unione. Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione. Gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato nel Regno Unito non possono pertanto più essere considerati indici di riferimento critici e dovrebbero essere rimossi dall’elenco degli indici di riferimento critici di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. Il London Interbank Offered Rate (LIBOR), classificato come critico il 19 dicembre 2017, dovrebbe pertanto essere rimosso dall’elenco degli indici di riferimento critici di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

(10)Il regolamento (UE) 2016/1011 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tra l’altro al fine di designare l’ESMA quale autorità competente per gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011 a decorrere dal 1o gennaio 2022. La competenza per gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 rimane tuttavia in capo alla pertinente autorità nazionale. Occorre pertanto che l’elenco degli indici di riferimento critici stabilito dalla Commissione distingua tra gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011 e quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC

 

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