Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione dell'8 luglio 2021 che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.

EurLex 02

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità da essi designate conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in relazione a prodotti soggetti alla normativa dell’Unione che entrano nel mercato dell’Unione. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1020 i dati statistici devono riguardare il numero di interventi nell’ambito dei controlli su tali prodotti, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

(2)È necessario specificare tali dati statistici.

(3)Qualora un intervento delle autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 abbia comportato l’imposizione, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, dell’obbligo di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, i dati statistici sul numero di interventi dovrebbero essere integrati da informazioni più dettagliate sul prodotto interessato al fine di comprendere meglio le questioni e le tendenze relative alla sicurezza e alla conformità del prodotto. I dati statistici trasmessi possono anche contribuire a migliorare la gestione del rischio.

(4)Sebbene i dati statistici trasmessi alla Commissione sugli interventi nell’ambito dei controlli dovrebbero riguardare tutti i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, essi dovrebbero tuttavia riguardare solo i controlli in cui le autorità designate sono effettivamente intervenute. I dati statistici non dovrebbero quindi comprendere i dati relativi ai controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC

 

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