Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i Regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

Legge 404

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di stimolare la creazione di posti di lavoro e rispettare impegni di decarbonizzazione a lungo termine, l’Unione necessita di infrastrutture moderne, multimodali, di elevata efficienza nei suoi settori dei trasporti, dell’energia e digitale che contribuiscano all’interconnessione e all’integrazione propria e di tutte le sue isole e regioni, comprese quelle remote, ultraperiferiche, periferiche, montane e scarsamente popolate. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un’economia sociale di mercato più competitiva e sostenibile e alla lotta ai cambiamenti climatici.

(2)Il meccanismo per collegare l’Europa («MCE») è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. L’MCE dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale, rafforzando in tal modo l’efficacia dell’intervento dell’Unione e permettendo di minimizzare i costi di realizzazione.

(3)L’MCE dovrebbe contribuire anche all’azione dell’Unione contro i cambiamenti climatici e promuovere progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale comprese, se del caso, azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo dell’MCE al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) («accordo di Parigi»), nonché degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell’obiettivo di decarbonizzazione a lungo termine.

(4)L’MCE dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza e la consultazione pubblica nel rispetto del diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

(5)Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contribuire a conseguire l’ambizioso traguardo di impegnare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale («QFP») agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità. Attraverso le sue azioni, l’MCE dovrebbe contribuire per il 60 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi climatici sulla base, tra l’altro, dei coefficienti seguenti: i) 100 % per le spese relative all’infrastruttura ferroviaria, alle infrastrutture di ricarica, ai carburanti alternativi e sostenibili, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all’energia rinnovabile; ii) 40 % per le spese relative al trasporto per vie navigabili interne e multimodale, nonché all’infrastruttura per il gas, a patto che ciò favorisca un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. I coefficienti specifici di tracciabilità delle spese per il clima applicati dovrebbero essere coerenti con quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ove applicabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dell’MCE e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. Per impedire che l’infrastruttura risulti vulnerabile ai possibili effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici e garantire che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest’ultimo, i progetti finanziati dall’MCE dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, ove pertinente, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell’Unione.

(6)In conformità dell’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l’Unione deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità di genere, tra uomini e donne. È opportuno tenere conto della parità di genere, nonché di pari diritti e opportunità per tutti, e dell’integrazione di tali obiettivi, e promuoverli durante l’intera valutazione, preparazione, attuazione e sorveglianza dell’MCE.

(7)Al fine di ottemperare agli obblighi di relazione per quanto riguarda il ricorso a fondi dell’Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le spese relative alla riduzione delle emissioni o degli inquinanti atmosferici ai sensi di tale direttiva dovrebbero essere tracciate.

(8)Un obiettivo importante dell’MCE consiste nel produrre maggiori sinergie e complementarità tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale. A tale scopo, l’MCE dovrebbe prevedere l’adozione di programmi di lavoro che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità connessa e automatizzata o i carburanti alternativi e sostenibili. L’attivazione della comunicazione digitale potrebbe costituire parte integrante di un progetto di interesse comune nel settore dell’energia e dei trasporti. L’MCE dovrebbe inoltre prevedere, nell’ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi sinergici appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l’investimento sotto l’aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni, nonché attraverso un maggiore cofinanziamento.

(9)Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) reca orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) («orientamenti TEN-T») individuano l’infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che questa deve soddisfare e stabiliscono le misure per la sua realizzazione. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la creazione di nuove infrastrutture e l’ammodernamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti necessari al fine di garantire la continuità della rete.

(10)Al fine di garantire la connettività in tutta l’Unione, le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore dei trasporti che sono finanziate a titolo dell’MCE, dovrebbero basarsi sulla complementarità di tutti i modi di trasporto per creare reti efficienti, interconnesse e multimodali. Ciò dovrebbe includere le strade di quegli Stati membri che necessitano ancora di notevoli investimenti per ultimare la loro rete stradale centrale TEN-T.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC

 

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