Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi nell’ambito dell’ETIAS.
(2)L’ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
(3)Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) («altri sistemi di informazione dell’UE»), e i dati Europol quali definiti in tale regolamento («dati Europol»), dall’altro.
(4)Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1150 (3) e (UE) 2021/1151 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) e (UE) 2019/817 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol.
(5)Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 e dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.
(6)È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.
(7)Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi dell’ETIAS e di perseguire gli obiettivi del SIS, stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1860, è necessario includere tra le verifiche automatizzate una nuova categoria di segnalazione introdotta da tale regolamento, più precisamente la segnalazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio.
(8)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio di uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.
(9)Al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei dati, è importante segnalare i falsi riscontri positivi generati a livello dell’unità centrale ETIAS.
(10)Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del regolamento (UE) 2018/1240, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che riguardino la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati e i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC
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