Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e che disciplina il trasporto aereo internazionale («convenzione di Chicago»), è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO»).
(2)Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati contraenti dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.
(3)A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard internazionali («standard») e pratiche raccomandate per il trasporto aereo e designarli come allegati della convenzione di Chicago («allegati ICAO»), in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’aviazione civile.
(4)A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno degli allegati dell’ICAO od ogni emendamento di un allegato dell’ICAO diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell’ICAO oppure al termine di un periodo di tempo più lungo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell’ICAO non notifichi il proprio disaccordo.
(5)Una volta adottati ed esecutivi, gli standard sono vincolanti per tutti gli Stati contraenti dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti.
(6)A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente dell’ICAO che reputi di non potersi attenere del tutto a uno standard internazionale o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche a uno standard a seguito di un suo emendamento, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard, deve dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra i propri regolamenti o le proprie pratiche e quelli stabiliti dallo standard. Nel caso di emendamenti agli standard, ogni Stato che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o pratiche ne deve dare notizia al Consiglio dell’ICAO entro sessanta giorni dall’adozione dell’emendamento allo standard, oppure indicare l’azione che si propone d’intraprendere.
(7)Il regolamento interno dell’ICAO, in particolare le scadenze fissate da quest’ultimo per gli Stati contraenti dell’ICAO per notificare le differenze rispetto agli standard, nonché il numero di differenze nel settore della sicurezza aerea da notificare ogni anno, rendono difficile stabilire tempestivamente, per ciascuna differenza da notificare, la posizione da adottare a nome dell’Unione in una decisione del Consiglio basata sull’articolo 218, paragrafo 9, del trattato. Inoltre, gli standard adottati dal Consiglio dell’ICAO nel settore della sicurezza aerea riguardano in larga misura materie di competenza esclusiva dell’Unione. È pertanto efficiente e opportuno stabilire un quadro per i criteri e la procedura da seguire per la notifica delle differenze rispetto agli standard nel settore della sicurezza aerea di competenza esclusiva dell’Unione, fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago.
(8)Data la specificità del settore della sicurezza aerea rispetto ad altri settori trattati dall’ICAO, in particolare l’elevato numero di standard adottati in tale settore dal Consiglio dell’ICAO e il numero di differenze da notificare ogni anno, la presente decisione riguarda esclusivamente il settore della sicurezza aerea al fine di razionalizzare i processi e gestire numerose notifiche in modo efficiente. A livello dell’ICAO, gli standard di sicurezza aerea sono contenuti principalmente negli allegati ICAO 1, 6, 8, 14, 18 e 19. A livello dell’Unione, i requisiti contenuti in tali standard trovano principalmente riscontro nel regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in particolare nei regolamenti della Commissione (UE) n. 1178/2011 (2), (UE) n. 748/2012 (3), (UE) n. 965/2012 (4), (UE) n. 139/2014 (5), (UE) n. 452/2014 (6), (UE) n. 1321/2014 (7), (UE) 2015/640 (8), nonché nei regolamenti (CE) n. 2111/2005 (9) e (UE) n. 376/2014 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(9)La presente decisione dovrebbe inoltre limitarsi alle posizioni da adottare a nome dell’Unione in seno all’ICAO nei settori di competenza esclusiva dell’Unione.
(10)Le differenze rispetto agli standard adottati dal Consiglio dell’ICAO possono derivare dal diritto dell’Unione a causa dell’adozione di uno standard nuovo o modificato da parte di tale Consiglio o a causa di una modifica del diritto dell’Unione. Per quanto riguarda tali differenze, la posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato a tempo debito dalla Commissione al Consiglio per esame e approvazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC
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