La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 16,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 (3), la Commissione ha prorogato la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (4).
(2)L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 conteneva un errore materiale. Mentre il totale dei contingenti tariffari della categoria 4 era corretto, la ripartizione tra le categorie 4A e 4B, come pure tra i contingenti tariffari specifici per paese e residui non lo era.
(3)La Commissione ritiene che tale errore debba essere rettificato al fine di permettere un'adeguata assegnazione dei contingenti tariffari con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021,
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La parte della tabella IV.1 dal titolo "Volumi dei contingenti tariffari" relativa alle categorie di prodotti 4A e 4B dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.
Articolo 2
La parte della tabella IV.2 dal titolo "Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre" relativa alle categorie di prodotti 4A e 4B dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC
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