Regolamento Delegato (UE) 2021/1088 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)In data 7 aprile 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato [2021/1087 (2) che aggiorna i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago relative ai requisiti di protezione ambientale.

(2)Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare tali requisiti di protezione ambientale a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(3)È opportuno aggiornare i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale contenuti nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3).

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

(5)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)All’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.In deroga al paragrafo 1 l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.»;

2)L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC

 

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