La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione ambientale. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.
(2)L’11 marzo 2020, nel corso della quinta riunione della sua 219a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato i seguenti emendamenti dell’annesso 16 della Convenzione di Chicago: l’emendamento 13 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l’emendamento 10 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l’emendamento 1 del volume III sulle emissioni di CO2 dei velivoli. Gli emendamenti sono entrati in vigore e sono divenuti applicabili in tutti gli Stati membri il 1o gennaio 2021.
(3)È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.
(4)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 13 del volume I, nell’emendamento 10 del volume II e nell’emendamento 1 del volume III dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2021.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC
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