Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
(2)A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, («protocollo 37») dell’accordo SEE.
(3)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (UE) 2018/1971.
(5)Per assicurare un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’ambito dell’accordo SEE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA parteciperanno integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, ma non disporranno del diritto di voto. Quando il BEREC formulerà un parere, le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA saranno registrate separatamente. L’Autorità di vigilanza EFTA terrà nella massima considerazione i pareri adottati dal BEREC.
(6)Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(7)La direttiva (UE) 2018/1972 abroga, a decorrere dal 21 dicembre 2020, le direttive 2002/19/CE (5), 2002/20/CE (6), 2002/21/CE (7) e 2002/22/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate, ai sensi del medesimo, con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2020.
(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE.
(9)La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Comitato misto SEE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, dell’accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE (9).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.240.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A240%3ATOC
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