Decisione (PESC) 2021/1065 del Consiglio del 28 giugno 2021 che modifica l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontier per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1) che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(2)Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2021.

(3)Il 4 marzo 2021, nel contesto del riesame strategico dell’EU BAM Rafah, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che l’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 24 mesi, fino al 30 giugno 2023.

(4)Il 1o giugno 2021 il CPS ha inoltre rilevato che, tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EU BAM Rafah dovrebbe, in questa fase, essere prorogata di un anno, fino al 30 giugno 2022.

(5)È opportuno pertanto modificare l’azione comune 2005/889/PESC di conseguenza.

(6)L’EU BAM Rafah sarà condotta nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

(1)All’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 è pari a 2 460 000 EUR.»;

(2)All’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

M. do C. ANTUNES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.229.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A229%3ATOC

 

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