La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La parte IV, titolo I, capi 1 e 2, di tale regolamento stabilisce le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo le norme relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. La parte III di tale regolamento delegato contiene norme relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti e, più specificamente nei titoli I e II, stabilisce norme relative alla tracciabilità dei bovini, degli ovini e dei caprini detenuti.
(3)Al fine di garantire l'applicazione uniforme nell'Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (3) sono stabilite norme di attuazione relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
(4)Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Di conseguenza le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Per motivi di chiarezza è opportuno fare riferimento all'accordo di recesso nell'articolo 1 del suddetto regolamento di esecuzione.
(5)L'articolo 12, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 stabilisce inoltre norme relative alla configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti. Il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di codice a due lettere conformemente alla norma 3166-1 alpha-2 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), ad eccezione della Grecia, per la quale deve essere utilizzato il codice a due lettere «EL», oppure di codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1. Poiché le norme ISO di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/520 non prevedono suddivisioni per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno modificare tale regolamento in modo da stabilire il codice paese che dovrebbe costituire il primo elemento del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti identificati in tale regione del Regno Unito.
(6)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (4), in cui figura la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, stabilisce che «XI» sia il codice a due lettere da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione. È pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
(7)Non è stato inoltre definito un corrispondente codice a tre cifre da utilizzare quando occorre distinguere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il codice a tre cifre «899» non è assegnato nell'ambito del codice numerico della norma ISO 3166-1. È pertanto opportuno fare riferimento a tale codice nell'articolo 12, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.229.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A229%3ATOC
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