Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1018 della Commissione del 22 giugno 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/637.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di pubblicare su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3), adottato sulla base dell’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilisce i modelli uniformi e le date per l’informativa sui valori utilizzati per individuare i G-SII. L’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)L’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE stabilisce i criteri per l’individuazione dei G-SII. Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (5) specifica la metodologia per tale individuazione e definisce le sottocategorie di G-SII. Il regolamento delegato n. 1222/2014 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione (6) per tenere conto delle norme internazionali rivedute sull’individuazione dei G-SII adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel luglio 2018 (7). Tali norme internazionali rivedute, in particolare l’obbligo di utilizzare un formato uniforme per la comunicazione dei valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio dei G-SII conformemente all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero essere riprese nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (8).

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

(4)Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 434 bis nel regolamento (UE) n. 575/2013, che conferisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l’informativa necessaria a valutare i profili di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato adottato sulla base dell’articolo 434 bis e introduce nuovi requisiti che sostituiscono quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014. Occorre pertanto abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014.

(5)Al fine di garantire la continuità nel passaggio dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 al regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, ossia il 28 giugno 2021. Per lo stesso motivo, la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe coincidere con il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che precede la data di applicazione, vale a dire il 28 giugno 2021.

(6)Il CBVB ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato nel dicembre 2019, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (9), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876. Al fine di attuare tali modifiche, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato istituito un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro. I G-SII dovrebbero pertanto utilizzare una relazione nell’ambito del terzo pilastro conforme al presente regolamento per comunicare le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.224.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224%3ATOC

 

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