La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del richiamato regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale.
(2)A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 19 febbraio 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2021. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’esercizio 2022, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l’anno civile 2021.
(4)A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2021, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2022.
(5)È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. È inoltre necessario adeguare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tali decisioni.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(7)Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 1307/2013 incidono sulla sua applicazione per il 2021, in particolare per quanto riguarda la tempestiva fissazione dei massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2021,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 1305/2013 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.224.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224%3ATOC
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